Associazione Nazionale Polisportive Dilettantistiche per l'Integrazione Sociale
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“ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE POLISPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE”


TITOLO I
IDENTITA’ ASSOCIATIVA E FINALITA’

Art.1 - Denominazione, sede e durata
E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE POLISPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE” in breve “ANPIS NAZIONALE” con sede in Ancona, Viale della Vittoria 4. La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo
ANPIS NAZIONALE è un'associazione autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi diì cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
ANPIS NAZIONALE sostiene e tutela l’autonoma organizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
ANPIS NAZIONALE sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
ANPIS NAZIONALE esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
ANPIS NAZIONALE in particolare agisce per la tutela dei diritti sociali nella dimensione nazionale, europea e internazionale e per la promozione dello sport come attività che favorisce la salute psichica, fisica e sociale dell’individuo offrendo l’opportunità di costruire reti di relazione, aggregazione e solidarietà.
ANPIS NAZIONALE è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante dell’ ANPIS NAZIONALE. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo. ANPIS NAZIONALE riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale. L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.

Art.3 - Attività
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione sportiva e culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche , espressive e sportive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale e sportiva;
b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali;
e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione.
l'Associazione individua nella filosofia della riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni di disagio ed emarginazione;
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
q) la promozione della finanza etica;
r) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze sportive, culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura,
di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
a) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
b) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
c) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
d) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali e sanitarie in particolare ai problemi della salute mentale;
e) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
f) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
g) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
h) le attività di promozione ed espressione culturale e sportiva, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e
scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
i) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
l) gestione di impianti sportivi, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;
m) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema
associativo.

Art.4 – Marchio e denominazione
Il marchio ANPIS regolarmente registrato e la denominazione “Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l’integrazione sociale” sono di esclusiva titolarità dell’ANPIS NAZIONALE: potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dai Coordinamenti Regionali e o associazioni affiliate regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto da apposito Regolamento che disciplina la concessione e la revoca del marchio. Per gli altri soggetti giuridici (società cooperative, enti, società di capitali) la concessione dell’uso della denominazione e del marchio ANPIS nella ragione sociale devono essere autorizzati unicamente dal Consiglio Nazionale ANPIS, secondo le procedure dettate dal relativo Regolamento.


TITOLO II
IL SOCIO

Art.5 - Ammissione dei soci
Sono soci dell’ANPIS NAZIONALE quanti aderiscono alle finalità istituzionali del sodalizio, condividendo principi e finalità espresse nel presente statuto.
Art.6 Categorie di soci I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
1) soci collettivi: associazioni, enti, società che perseguono finalità analoghe a quelle perseguite dall’ANPIS NAZIONALE;
2) soci praticanti: soci persone fisiche iscritte a sodalizi aderenti a Coordinamenti Regionali ANPIS;
3) soci aderenti: sono le persone fisiche non iscritte a sodalizi aderenti a Coordinamenti Regionali ANPIS ma interessate a perseguire le finalità dell’ANPIS attraverso il Coordinamento Regionale. La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di ANPIS NAZIONALE. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la piu' ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, riconoscendo pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite
su scala regionale e locale in pieno spirito federale. I soci collettivi diventano soci ANPIS NAZIONALE inoltrando richiesta al Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale ANPIS al quale viene allegata la delibera, del proprio organo competente, di adesione all’ANPIS.
I soci praticanti diventano soci ANPIS NAZIONALE acquisendo la qualifica di socio del sodalizio aderente al Coordinamento Regionale ANPIS o, in fase transitoria, al Coordinamento Interregionale Anpis.
I soci aderenti diventano soci ANPIS NAZIONALE diventando soci del Coordinamento Regionale ANPIS nella sezione persone fisiche.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
 
Art.7 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’ANPIS nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.
I soci ANPIS esercitano il diritto di voto a mezzo mandato ai delegati eletti tra i membri del consiglio direttivo del Coordinamento Regionale e del Coordinamento Interregionale. Il numero dei delegati rappresentanti dei Coordinamenti Regionali viene quantificato in misura proporzionale al numero dei soci secondo parametri definiti da apposito regolamento.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell'associazione.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività
resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio.
Il socio collettivo perde la qualifica di socio in caso di recesso, formalizzato mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, ovvero nel caso di esclusione conseguente al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa,
c) violazione del Regolamento che disciplina la concessione del marchio,
d) scioglimento dell’associazione, dell’ente o società.
Il socio praticante perde automaticamente la qualifica di socio ANPIS nei casi di recesso ovvero di esclusione dall’ente collettivo aderente al Coordinamento Regionale ANPIS, fatta salva la possibilità di
adire il Collegio dei Garanti nel caso di esclusione dal sodalizio.
Il socio aderente perde la qualifica di socio ANPIS nei casi di recesso ovvero di esclusione dal Coordinamento Regionale ANPIS, fatta salva la possibilità di adire il Collegio dei Garanti nel caso di
esclusione dal sodalizio.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Coordinamento Regionale, e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a
mezzo lettera semplice.
Il socio interessato dal provvedimento può impugnare il provvedimento avanti il Collegio dei Garanti che delibera entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Fino alla data di delibera del Collegio dei Garanti, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


TITOLO III
LA STRUTTURA FUNZIONALE

Art. 10 - I livelli dell’associazione
L’ANPIS organizza le proprie attività sui seguenti livelli:
1) nazionale;
2) regionale.

capo I
Il Coordinamento Regionale e le realtà aderenti

Art.11 - La costituzione del Coordinamento Regionale Il “Coordinamento Regionale ANPIS” viene istituito da due o più associazioni, enti, società e gruppi
informali operanti nel medesimo territorio regionale, previo parere positivo del Consiglio Nazionale ANPIS. Le associazioni che intendono costituire un coordinamento ANPIS nelle Regioni in cui non è stato ancora
istituito devono adottare uno statuto che rispetti i principi di seguito indicati e sottoporre all’esame del Consiglio Nazionale la richiesta di riconoscimento all’ANPIS Nazionale. Il Consiglio Nazionale, previo parere
positivo da parte del Collegio dei Garanti circa la sussistenza dei requisiti statutari richiesti, potrà concedere l’utilizzo del marchio ANPIS da parte del Coordinamento Regionale.
I Coordinamenti Regionali sono soggetti ad attività di verifica da parte del Consiglio Nazionale in ordine alla corretta amministrazione del sodalizio e possono essere soggetti a provvedimenti sanzionatori fino al commissariamento dell’ente.

Art. 12 - La funzione del Coordinamento Regionale .
I livelli regionali promuovono e coordinano le attività degli enti, associazioni e società e gruppi informali che ad essa aderiscono.
Le associazioni, società, gruppi informali ed enti si associano all’ANPIS Nazionale per mezzo dei Comitati regionali cui aderiscono. I soci dei sodalizi aderenti all’ANPIS acquisiscono la qualifica di soci ANPIS ed esercitano i diritti connessi al vincolo associativo a mezzo dell’associazione di base e del Coordinamento Regionale.

Art. 13 - Ammissione dei soci al Coordinamento Regionale
Sono ammessi a far parte del Coordinamento Regionale ANPIS:
1) le associazIoni, società, gruppi informali ed enti i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo
statuto ed i regolamenti;
2) i soci aderenti, ovvero le persone fisiche non iscritte a sodalizi aderenti a Coordinamenti Regionali ANPIS ma interessate a perseguire le finalità dell’ANPIS attraverso il Coordinamento Regionale.
Costoro sono iscritti nella sezione “soci aderenti – persone fisiche” e partecipano alle decisioni del Coordinamento Regionale ANPIS a mezzo delegati tra gli stessi nominati).
L'ammissione al Coordinamento Regionale ANPIS è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente alla quale viene allegato il verbale con cui il sodalizio ha deliberato la richiesta di adesione al
Coordinamento Regionale.
Le associazioni aderenti ai Coordinamenti Regionali ANPIS sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa di ANPIS. La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento etico - giuridico di Anpis, quali l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti
sostanziali per tutti gli associati. Gli enti soci del Coordinamento Regionale partecipano al coordinamento a mezzo del loro legale rappresentante o di un suo delegato.


TITOLO VI
L’ANPIS Nazionale

Capo I
Gli organi associativi

Art. 14 - Gli organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:
1. l’Assemblea Nazionale dei soci;
2. il Consiglio Nazionale;
3. il Presidente Nazionale;
4. il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti (ove nominato);
5. il Collegio Nazionale dei Garanti. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 15 - L’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Nazionale è organo sovrano dell'associazione. Esso è composto dai delegati eletti a livello regionale individuati tra i Presidenti dei medesimi circoli in misura proporzionata al numero di persone socie di enti affiliati al Coordinamento Regionale e dai delegati dei soci iscritte al Coordinamento Regionale nella sezione “soci aderenti – persone fisiche”, secondo parametri definiti con apposito Regolamento. I delegati hanno mandato di durata pari a due anni.
In caso di assenza di uno o più delegati si farà ricorso ai delegati supplenti. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, mediante:
1. avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma ai delegati, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della Sede almeno 30 giorni prima recante l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea Nazionale è convocato almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei delegati.
L’Assemblea Nazionale è organo sovrano dell'associazione. Può essere convocato in seduta ordinaria e straordinaria. E' straordinaria la convocazione che abbia ad oggetto la modifica dello Statuto, la delibera
del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea Nazionale convocata in forma ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta alla competenza dell’Assemblea Nazionale in convocazione ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1. elezione del Presidente Nazionale,
2. elezione del Consiglio Nazionale,
3. nomina dei componenti il Collegio Nazionale dei sindaci revisori dei conti,
4. nomina del componenti il Collegio Nazionale dei Garanti,
5. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
6. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Nazionale,
7. determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
8. ratifica dei provvedimenti di esclusione dei soci deliberate dal Consiglio Nazionale,
9. approvazione del programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale in composizione ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui si ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea Nazionale appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Spetta alla competenza dell’Assemblea Nazionale in convocazione straordinaria la delibera delle seguenti
questioni:
1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei delegati aventi diritto di voto.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale, di votare e di essere eletti, tutti i delegati rappresentanti di sodalizi in regola con il pagamento della quota.

Art.16 - Il Consiglio Nazionale
L'associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale eletto dal Assemblea Nazionale e composto da 3 a 15 membri.
La convocazione del Consiglio Nazionale è decisa dal Presidente Nazionale o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Nazionale stesso.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Nazionale:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta al Assemblea Nazionale il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta al Assemblea Nazionale il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. delibera circa la richiesta di costituzione di un nuovo Coordinamento Regionale ANPIS;
5. delibera in merito all’ammissione di nuovi soci;
6. delibera i provvedimenti di esclusione dei soci soggetta a successiva ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale;
7. delibera i provvedimenti di commissariamento nei confronti dei Coordinamenti Regionali ANPIS;
8. delibera in ordine ai provvedimenti di sospensione di utilizzo del marchio ANPIS e della denominazione “Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l’integrazione sociale”;
9. nomina al suo interno il vicepresidente ed il Segretario.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio Nazionale sono previste almeno le seguenti figure:
1) il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea Nazionale),
2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Nazionale stesso),
3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Nazionale stesso).

Art.17 - Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio Nazionale può costituire al suo interno un Consiglio di Presidenza cui delegare proprie competenze ad eccezione delle delibere riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art.18 - Il commissariamento
Il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento di un Coordinamento Regionale ANPIS in presenza di una delle seguenti circostanze:
1. mancato funzionamento per un periodo superiore a sei mesi;
2. impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
3. gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti;
4. omessa presentazione del rendiconto economico finanziario nel termine stabilito;
5. gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile.
La procedura di commissariamento è disciplinata dal Regolamento Nazionale. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro trenta giorni. La
delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito e risponde al Consiglio Nazionale.

Art. 19 - Il Presidente Nazionale
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, li presiede e presenta annualmente il programma dell’Associazione.

Art.20 - Il Collegio Nazionale dei sindaci revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei sindaci revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un presidente. In caso di assenza o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età. Qualora siano esauriti i supplenti, il Consiglio provvederà alla nomina del membro effettivo mancante.
Il Collegio dei revisori contabili ha il compito di:
1. controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione e dei Coordinamenti Regionali;
2. verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture sia dell’ANPIS Nazionale che dei Coordinamenti Regionali ANPIS;
3. presentare annualmente al Consiglio Nazionale una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;
4. fornire, ai Consigli Direttivi dei Coordinamenti Regionali e agli organi di controllo amministrativocontabili,
laddove previsti, criteri di indirizzo per la redazione del documento contabile e per le procedure di controllo;
5. attivare procedure ispettive presso i Coordinamenti Regionali e segnalare al Consiglio Nazionale le irregolarità riscontrate nella documentazione presentata al fine di valutare l’eventuale procedura
di commissariamento.
I componenti del Collegio Nazionale dei sindaci revisori dei conti sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.

Art.21 - Il Collegio Nazionale dei Garanti.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi: essi eleggono al loro interno un Presidente.
In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione.
Il Collegio nazionale dei Garanti decide su controversie insorte tra organi di livello nazionale ed organi appartenenti ai livelli regionali, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.
Il Collegio Nazionale dei Garanti può essere altresì adito per impugnare delibere adottate dal Collegio regionale dei Garanti ovvero nelle ipotesi in cui il Collegio regionale dei Garanti non deliberi sulla
questione sottoposta al suo esame entro sessanta giorni dalla proposta dell’istanza.
L'iniziativa del Collegio Nazionale dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio Nazionale dei Garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali.

Art.22 - Il Comitato Scientifico e Formativo
Il Comitato Scientifico e Formativo viene istituito con delibera del Consiglio Nazionale per espletare attività di ricerca, orientamento, formazione e approfondimento delle tendenze e dei contenuti dello
sport nel disagio psico – fisico e sociale.
Competenze, funzioni, eventuali articolazioni interne e composizione sono definiti dal Regolamento Nazionale.

Capo II
Patrimonio e risorse finanziarie

Art.23 - I mezzi finanziari
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio nazionale ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 24 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Nazionale, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Nazionale e può essere consultato da ogni
delegato.
L’Assemblea Nazionale di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere
deliberato entro e non oltre sei mesi. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Capo III
Norme transitorie e finali
 
Art. 25 – Coordinamento interregionale
In attesa di costituzione dei Coordinamenti Regionali le realtà presenti in Regioni sprovviste si iscrivono all’ANPIS a mezzo del Coordinamento Interregionale attivato dall’ANPIS Nazionale presso la propria sede,
il cui funzionamento è definito da apposito Regolamento.
Il Coordinamento Interregionale nomina i delegati all’Assemblea Nazionale nella stessa misura definita da Regolamento prevista per i Coordinamenti Regionali.

Art. 26 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’ANPIS può essere deliberato dal Assemblea Nazionale convocato in seduta straordinaria con il voto favorevole di 3/4 dei delegati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente protempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva.